Il quadro storico

Il capitolo “amianto” della storia repubblicana è un passaggio grave e oscuro in cui i principi che regolano la nostra convivenza civile sono stati calpestati e umiliati. Sono stati violati il diritto alla salute, la legalità, la certezza della pena, la tutela degli interessi della collettività. 
Al Senato ho sottoscritto con convinzione il Ddl, atto Senato n.8, presentato come primo firmatario da Felice Casson. Prevede norme a tutela dei lavoratori, dei cittadini e dell’ambiente dall’amianto, nonché una delega al Governo per l’adozione di un testo unico in materia di amianto.

Il testo è all’esame della commissione competente insieme ad altre due proposte: una, a prima firma della senatrice Maria Grazia Gatti, intende intervenire in tema di previdenza dei lavoratori ex esposti all’amianto, siano essi dipendenti o autonomi, la cui prestazione sia stata caratterizzata da attività prevalentemente personale; un’altra, sempre di Casson, introduce misure sostanziali, processuali e previdenziali a tutela delle vittime, a qualsiasi titolo, dell’amianto.

L’amianto, per le sue caratteristiche di resistenza e di forte flessibilità, è stato ampiamente usato nell’industria e nell’edilizia, benché già negli anni ’40 del secolo scorso fosse stato scientificamente dimostrato che si trattava di una sostanza altamente nociva per la salute. Si scoprirà dopo che gli effetti sono anche cancerogeni.

Ormai quasi quarant’anni fa ebbe inizio la mobilitazione di cittadini e di lavoratori per eliminare l’amianto e i suoi effetti nocivi. Le lotte e gli scioperi iniziati nei primi anni ’70 in varie regioni d’Italia portarono alla sottoscrizione di accordi sindacali che prevedevano l’istituzione dei «libretti sanitari individuali», nonché i controlli delle aziende sanitarie locali sugli ambienti di lavoro. 

Dopo oltre venti anni di processi civili e penali, nel 1992 fu finalmente approvata una legge per la cessazione dell’impiego dell’amianto, che prevedeva il divieto di estrazione, lavorazione, utilizzo e commercializzazione dell’amianto, la bonifica degli edifici, delle fabbriche e del territorio, misure per la tutela sanitaria e previdenziale dei lavoratori esposti, nonché misure per il risarcimento e per il riconoscimento della qualifica di malattia professionale.

Purtroppo la legge è stata solo parzialmente attuata. Per quasi un decennio sono rimasti inattuati aspetti fondamentali della normativa, come la mappatura della presenza dell’amianto nel nostro Paese, la previsione dei piani regionali di bonifica, la creazione del registro delle persone esposte e dei mesoteliomi. 

A fronte di questi ritardi il registro nazionale dei mesoteliomi – finalmente realizzato alla fine del marzo 2004 – registrava 3.670 casi di decesso. È importante sottolineare però che si tratta di dati molto parziali. Sia perché, a quella data, molte regioni non avevano ancora provveduto alla creazione del registro degli ex esposti, sia perché si tratta di decessi avvenuti in strutture ospedaliere, rimanendo quindi sommerso e sconosciuto il numero di quelli «non ufficiali».

Secondo le stime, nei prossimi decenni si avrà un forte incremento dei decessi provocati dall’amianto, che raggiungerà l’apice tra il 2015 e il 2025, e, secondo alcuni esperti, persino oltre, nel 2040.

Milioni di tonnellate di «fibra killer» provocano quasi 120.000 morti l’anno per tumore. Nella stessa Europa comunitaria la crescita dei mesoteliomi continuerà per circa dieci-quindici anni e oltre, causando, in un ventennio, un numero di decessi che passerà dalle 5.000 vittime del 1998 alle 9.000 vittime e più nel 2018.


Obiettivi

Nel nostro paese, per portare a compimento l’ultima fase della lotta contro l’amianto occorre conseguire tre obiettivi prioritari:
La bonifica del territorio

La realizzazione di forme adeguate di tutela sanitaria

L’efficiente funzionamento del «Fondo per le vittime dell’amianto», istituito con la Legge Finanziaria 2008.

Riguardo al primo obiettivo, occorre prendere atto che sono ancora presenti migliaia e migliaia di tonnellate di fibre di amianto e di cemento-amianto nelle fabbriche, negli edifici privati e pubblici, nell’ambiente. Bonificare il territorio è un obiettivo molto ambizioso che può essere portato a termine solo con: 
la mappatura della presenza dell’amianto nel nostro Paese

l’individuazione di discariche specializzate

la fusione» delle fibre di amianto prima del loro trasferimento nella discarica

La chiusura delle fabbriche non può essere mai “abbandono”. Meno ancora quando è necessaria una messa in sicurezza per ragioni di rischio sanitario e ambientale.

Il Fondo per le vittime dell’amianto deve assicurare l’erogazione di una prestazione economica aggiuntiva alla rendita diretta o alla liquidazione della rendita ai superstiti. 

È inoltre necessario e doveroso prevedere una forma di risarcimento soprattutto per quei lavoratori, compresi i militari, che non hanno avuto il riconoscimento di alcun beneficio previdenziale. Occorre ricordare, infatti, che, sulla base di quanto stabilito dalle legge italiana, possono accedere ai benefici previdenziali solo quei lavoratori che, presentata la domanda, ottengono la certificazione del riconoscimento di esposizione all’amianto per un periodo superiore ai dieci anni.

L’articolo 3 del Ddl Casson che ho sottoscritto prevede l’istituzione del «Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici» finalizzato al finanziamento degli interventi diretti ad eliminare l’amianto dagli edifici pubblici. Il programma quinquennale per il risanamento prevede prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme, degli uffici aperti al pubblico.

Si introduce anche una serie di agevolazioni tributarie per l’eliminazione dell’amianto dagli edifici privati, nonché dal naviglio mercantile e dagli aeromobili privati. 


Agevolazioni previdenziali

La disciplina del 1992 relativa alla maggiorazione, ai fini pensionistici, dei periodi lavorativi contraddistinti da esposizione all’amianto, prima di alcune modifiche intervenute nel 2003, concedeva un beneficio previdenziale ai lavoratori, per determinate fattispecie di esposizione, pari a un coefficiente di moltiplicazione di 1,5 della contribuzione obbligatoria relativa ai periodi:
a) di prestazione lavorativa nelle miniere e nelle cave di amianto;

b) di esposizione all’amianto, nel caso di:

1) contrazione di malattia professionale – documentata dall’INAIL – a causa di questa esposizione;

2) un periodo di esposizione superiore a dieci anni.

La normativa intervenuta nel 2003 ha riformulato in termini restrittivi il beneficio relativo al periodo di esposizione superiore a dieci anni, riducendo per questi casi la misura del coefficiente da 1,5 a 1,25 ed escludendone del tutto l’applicazione ai fini del conseguimento del diritto alla pensione, riservata quindi ai soli fini della determinazione dell’importo delle prestazioni pensionistiche.

Inoltre, prevede che i benefici previdenziali vengano riconosciuti solo a quei lavoratori che sono stati esposti all’amianto per un periodo non inferiore a dieci anni.

L’articolo 5 del Disegno di legge Casson prevede alcune importanti modifiche. In particolare, si stabilisce che il coefficiente moltiplicatore si applichi, a scelta del lavoratore, o ai fini dell’anticipazione dell’accesso al pensionamento o ai fini della determinazione dell’importo delle prestazioni pensionistiche.

I benefici previdenziali si devono applicare anche ai lavoratori che siano stati esposti all’amianto per un periodo inferiore ai dieci anni con le seguenti modalità:

1) il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,15 fino a cinque anni di esposizione;

2) il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,25 dai cinque ai dieci anni di esposizione.

3) il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,50 oltre i dieci anni di esposizione.

Il parametro dei dieci anni non può essere così rigido: l’incubazione della malattia è lunga, ancora non sappiamo esattamente quanti danni faccia l’amianto nel corso degli anni, quante persone possono ammalarsi anche dopo un periodo di esposizione inferiore ai dieci anni.

Molte sentenze civili hanno riconosciuto ai lavoratori il diritto, di volta in volta, al godimento dei benefici previdenziali o il riconoscimento del mancato risarcimento.


Tutela sanitaria

Se l’eliminazione, mediante bonifica, dell’amianto è il presupposto per tutelare in futuro la salute dei cittadini, la definizione di un programma di tutela sanitaria è indispensabile, oggi, per i lavoratori che sono stati esposti e per i loro familiari. Il numero annuo, sempre crescente, dei decessi causati da amianto in particolare in certe realtà – Casale Monferrato, Avellino, Pistoia, Venezia, Monfalcone, Sesto San Giovanni, Livorno, Taranto, Maddalena, La Spezia – sottolinea la drammaticità della situazione.
Questi dati evidenziano la gravità dei ritardi e la negligenza nella realizzazione, in ogni regione, del registro degli ex esposti all’amianto e dell’anagrafe dei mesoteliomi pleurici, nonché del programma sanitario di monitoraggio, controllo medico e cura degli ex esposti all’amianto.

Per ovviare a queste lacune nella realizzazione di adeguate forme di tutela e di cura dei soggetti e dei loro familiari, il disegno di legge prevede una serie di provvidenze economiche consistenti, per i lavoratori e i cittadini affetti da neoplasie professionali e ambientali.

All’articolo 6 è prevista l’erogazione gratuita di prestazioni sanitarie per i lavoratori esposti all’amianto. Si tratta di forme di monitoraggio in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione grave delle malattie, di servizi sanitari di assistenza specifica mirata al sostegno della persona malata ed a rendere più efficace l’intervento terapeutico. 

È opportuno prendere coscienza del fatto che per queste persone un raffreddore, un’influenza sia il segno dell’insorgere del tumore. Ho conosciuto amici e compagni che hanno attraversato queste fasi.

Il lavoro è fondamentale affinché ogni cittadino abbia piena dignità e autonomia. Il lavoro è essenziale per l’integrazione nella società e per la costruzione del futuro di ognuno secondo le proprie aspirazioni.

Dobbiamo, anche affrontando la riorganizzazione del lavoro, porci la questione degli orari in relazione alle innovazioni tecnologiche; garantire il diritto ad un lavoro a tutti; non contrapporre salute, ambiente e lavoro; realizzare forme più avanzate di rappresentanza dei lavoratori nelle aziende. 


Altre novità nelle leggi di Stabilità 2015 e 2016

La legge di stabilità 2015 estende l’accesso al Fondo di solidarietà delle vittime dell’amianto anche alle vittime civili del mesotelioma, neoplasia specifica dell’esposizione all’amianto. È un risarcimento a favore di tutti i cittadini che sono vittime del mesotelioma, estendendo l’accesso al Fondo che era dal 2008 riservato esclusivamente alle vittime professionali, ai lavoratori.
Tuttavia, il Fondo per le vittime così non veniva aumentato, ma diviso (di fatto ridotto) fra i due gruppi di aventi diritto.

Nella legge di Stabilità 2015 c’è una seconda misura prevista prevalentemente per i lavoratori della ex Isochimica di Avellino che hanno scoibentato l’amianto delle carrozze ferroviarie. I lavoratori di aziende (come l’Isochimica) che hanno cessato l’attività e sono andati in mobilità, che sono stati riconosciuti esposti per oltre 10 anni da una sentenza passata in giudicato, che hanno presentato domanda dopo il 2 ottobre 2003 e hanno ottenuto la maggiorazione dell’1,25 possono presentare domanda all’INPS per ottenere la maggiorazione dell’1,50 con diritto all’anticipo del periodo di pensionamento.

Infine, la legge ha stanziato 45 milioni all’anno per gli anni 2015, 2016 e 2017 per la bonifica dei siti di interesse nazionale con notevole e pericolosa presenza di amianto.

Nella Legge di Stabilità 2016, con il comma 278 dell’art. 1, è prevista anche l’istituzione del Fondo per le vittime dell’amianto, in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti. La dotazione è di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

La stessa “Stabilità 2016” prevede che per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo (senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all’esposizione alle polveri di amianto) per l’intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall’amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti i benefici previdenziali della moltiplicazione per il coefficiente di 1,25.

Il futuro della democrazia è inseparabile da una sua estensione e radicamento nei luoghi della produzione. L’articolo 32 della Costituzione stabilisce che “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività”. Anche la giurisprudenza ha stabilito negli anni che la salute è un diritto assoluto e di rango primario della persona umana.