Voglio esprimere un sincero apprezzamento per l’ambizioso progetto di bonifica e messa in sicurezza del sito industriale della Isochimica.

PROCESSO ETERNIT
Prima di entrare nel merito del Ddl che abbiamo presentato al Senato, faccio una riflessione su un recente pronunciamento della Corte di Cassazione sul processo Eternit, l’azienda con quattro siti produttivi in Italia: Stephan Schmidheiny, l’imprenditore svizzero a capo dell’azienda, era stato condannato in appello a 18 anni di reclusione per disastro ambientale. La Corte ha ritenuto prescritti i reati e ha annullato senza rinvio la condanna. Alla notizia della sentenza ho espresso pubblicamente il mio sconcerto, che ribadisco in questa sede. Pur nel rispetto dell’autonomia della magistratura, la richiesta avanzata dal  procuratore generale e confermata dal collegio giudicante è una ferita nella storia del nostro paese. Se questo era inevitabile di fronte alle norme, ma non tutti la pensano così, è il caso di intervenire quanto prima sulla prescrizione. Anche questo è uno dei lasciti del Berlusconismo.
In un articolo ben scritto e pubblicato su La Stampa nei giorni successivi alla sentenza, Vladimiro Zagrebelsky osserva che due collegi giudicanti diversi avevano stabilito che il disastro ambientale si è prolungato nella sua opera letale ben oltre l’istante in cui le fibre di amianto avevano cominciato la loro opera velenosa. Zagrebelsky si domanda se i giudici della Suprema Corte non avessero davanti a se la possibilità di una scelta, ragionata e argomentabile, tra una interpretazione che metteva d’accordo giustizia e diritto e un’altra che proclamava summum jus, summa injuria.
Lo stesso dettato costituzionale, che prescrive la tutela della salute, avrebbe potuto spingere la Corte di Cassazione a privilegiare l’interpretazione contraria all’estinzione del reato.
È in ogni caso, una nuova dimostrazione della negativa presenza di norme ad personam, come quelle sulla prescrizione, che hanno aggravato il funzionamento del sistema giudiziario italiano, tanto più grave di fronte a una tragedia senza precedenti che rimarrebbe priva di responsabili.
Una proposta del senatore Casson, contenuta in un apposito disegno di legge e in due emendamenti al Ddl anticorruzione del governo, prevede che la decorrenza della prescrizione cessi con il rinvio a giudizio o, in alternativa, con la sentenza di primo grado. E amplia i termini anche per i non recidivi, eliminando gli effetti dalla legge ex Cirielli. Se queste norme fossero in vigore il processo Eternit si sarebbe concluso con una condanna.

DDL CASSON SULL’AMIANTO
Al Senato ho sottoscritto con convinzione il Ddl, atto Senato n.8, presentato come primo firmatario da Felice Casson nel primo giorno della XVII legislatura; nella prossima settimana, infine, sarà incardinato ed inizierà la discussione nella commissione competente, quella Lavoro.
L’amianto, per le sue caratteristiche di resistenza e di forte flessibilità è stato ampiamente usato nell’industria e nell’edilizia, benché già negli anni ’40 del secolo scorso fosse stato scientificamente dimostrato che si trattava di una sostanza altamente nociva per la salute. Si scoprirà dopo che gli effetti sono anche cancerogeni.
Ormai quasi quarant’anni fa ebbe inizio la mobilitazione di cittadini e di lavoratori per eliminare l’amianto e i suoi effetti nocivi. Le lotte e gli scioperi iniziati nei primi anni ’70 in varie regioni d’Italia e portarono alla sottoscrizione di accordi sindacali che prevedevano l’istituzione dei «libretti sanitari individuali», nonché i controlli delle aziende sanitarie locali sugli ambienti di lavoro.
Dopo oltre venti anni di processi civili e penali, nel 1992 fu finalmente approvata una legge per la cessazione dell’impiego dell’amianto, che prevedeva il divieto di estrazione, lavorazione, utilizzo e commercializzazione dell’amianto, la bonifica degli edifici, delle fabbriche e del territorio, misure per la tutela sanitaria e previdenziale dei lavoratori esposti all’amianto, nonché misure per il risarcimento e per il riconoscimento della qualifica di malattia professionale.
Purtroppo la legge è stata solo parzialmente attuata. Per quasi un decennio sono rimasti inattuati aspetti fondamentali della normativa, come la mappatura della presenza dell’amianto nel nostro Paese, la previsione dei piani regionali di bonifica, la creazione del registro delle persone esposte e dei mesoteliomi.
A fronte di questi ritardi il registro nazionale dei mesoteliomi – finalmente realizzato alla fine del marzo 2004 – registrava 3.670 casi di decesso. È importante sottolineare però che si tratta di dati molto parziali, sia perché, a quella data, molte regioni non avevano ancora provveduto alla creazione del registro degli ex esposti, sia perché si tratta di decessi avvenuti in strutture ospedaliere, rimanendo quindi sommerso e sconosciuto il numero di quelli «non ufficiali».
Secondo le stime, nei prossimi decenni si avrà un forte incremento dei decessi provocati dall’amianto, che raggiungerà l’apice tra il 2015 e il 2025, e, secondo alcuni esperti, persino oltre, nel 2040.
Milioni di tonnellate di «fibra killer» provocano quasi 120.000 morti l’anno per tumore ed il numero è destinato a crescere. Nella stessa Europa comunitaria la crescita dei mesoteliomi continuerà per circa dieci-quindici anni e oltre, causando, in un ventennio, un numero di decessi che passerà dalle 5.000 vittime del 1998 alle 9.000 vittime e più nel 2018.
Nel nostro paese, per portare a compimento l’ultima fase della lotta contro l’amianto occorre conseguire tre obiettivi prioritari:
1.    la bonifica del territorio
2.    la realizzazione di forme adeguate di tutela sanitaria
3.    l’efficiente funzionamento del «Fondo per le vittime dell’amianto», istituito con la legge finanziaria 2008.

Riguardo al primo obiettivo occorre prendere atto che sono ancora presenti migliaia e migliaia di tonnellate di fibre di amianto e di cemento-amianto nelle fabbriche, negli edifici privati e pubblici, nell’ambiente. Bonificare il territorio è un obiettivo molto ambizioso  che può essere portato a termine solo con:
•    la mappatura della presenza dell’amianto nel nostro Paese
•    l’individuazione di discariche specializzate
•    la fusione» delle fibre di amianto prima del loro trasferimento nella discarica

Il disegno di legge prevede, all’articolo 1, una definizione dei lavoratori e dei cittadini esposti ed ex esposti all’amianto. È importante infatti considerare persone a rischio anche coloro che, pur non manipolando l’amianto, ne vengono a contatto per diversi altri motivi.

L’articolo 2 conferma, con una riformulazione delle norme, l’istituzione, presso l’INAIL, del Fondo per le vittime dell’amianto, finalizzato all’erogazione di una prestazione economica aggiuntiva alla rendita diretta o alla liquidazione della rendita ai superstiti. Il finanziamento del Fondo è previsto a carico, per due terzi, del bilancio dello Stato e, per un terzo, delle imprese, responsabili della mancata realizzazione dell’anagrafe dei lavoratori esposti, della scarsa attività di vigilanza sia nei confronti dei lavoratori che dei cittadini e, più in generale, di una grave situazione di inquinamento ambientale che causa migliaia di decessi.
È inoltre necessario e doveroso prevedere una forma di risarcimento soprattutto per quei lavoratori, compresi i militari, che non hanno avuto il riconoscimento di alcun beneficio previdenziale. Occorre ricordare, infatti, che, sulla base di quanto stabilito dalle legge italiana, possono accedere ai benefici previdenziali solo quei lavoratori che, presentata la domanda, ottengono la certificazione del riconoscimento di esposizione all’amianto per un periodo superiore ai dieci anni.

L’articolo 3 prevede l’istituzione del «Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici» finalizzato al finanziamento degli interventi diretti ad eliminare l’amianto dagli edifici pubblici. Il programma quinquennale per il risanamento, da approvare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, prevede prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme, degli uffici aperti al pubblico.

Con il Ddl che abbiamo presentato si introduce anche una serie di agevolazioni tributarie per l’eliminazione dell’amianto dagli edifici privati, nonché dal naviglio mercantile e dagli aeromobili privati.

La disciplina relativa alla maggiorazione, ai fini pensionistici, dei periodi lavorativi contraddistinti da esposizione all’amianto, prima di alcune modifiche intervenute nel 2003, concedeva un beneficio previdenziale ai lavoratori, per determinate fattispecie di esposizione, pari a un coefficiente di moltiplicazione di 1,5 della contribuzione obbligatoria relativa ai periodi:
a) di prestazione lavorativa nelle miniere e nelle cave di amianto;
b) di esposizione all’amianto, nel caso di:
1) contrazione di malattia professionale — documentata dall’INAIL — a causa di questa esposizione;
2) un periodo di esposizione superiore a dieci anni.
Va segnalato che alla Camera, in commissione Bilancio è stato approvato un emendamento che risolve un problema che riguarda altri lavoratori, quelli che sono stati messi in mobilità e esposti per più di dieci anni all’amianto: potranno ottenere il riconoscimento della maggiorazione del riconoscimento ai fini pensionistici così come previsto prima della riforma del 2003.
La normativa intervenuta successivamente ha riformulato in termini restrittivi il beneficio relativo al periodo di esposizione superiore a dieci anni, riducendo per questi casi la misura del coefficiente da 1,5 a 1,25 ed escludendone del tutto l’applicazione ai fini del conseguimento del diritto alla pensione.
Inoltre, prevede che i benefici previdenziali vengano riconosciuti solo a quei lavoratori che sono stati esposti all’amianto per un periodo non inferiore a dieci anni.
L’articolo 5 del Disegno di legge che vogliamo far discutere e approvare all’aula del Senato – e poi alla Camera – , introduce alcune importanti modifiche. In particolare, si stabilisce che il coefficiente moltiplicatore si applichi, a scelta del lavoratore, o ai fini dell’anticipazione dell’accesso al pensionamento o ai fini della determinazione dell’importo delle prestazioni pensionistiche.
I benefici previdenziali si devono applicare anche ai lavoratori che siano stati esposti all’amianto per un periodo inferiore ai dieci anni con le seguenti modalità:
1) il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,15 fino a cinque anni di esposizione;
2) il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,25 dai cinque ai dieci anni di esposizione.
Il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,50 oltre i dieci anni di esposizione.
Il parametro dei dieci anni non può essere così rigido: l’incubazione della malattia è lunga, ancora non sappiamo esattamente quanti danni faccia l’amianto nel corso degli anni, quante persone possono ammalarsi anche dopo un periodo di esposizione inferiore ai dieci anni.
Molte sentenze civili hanno riconosciuto ai lavoratori il diritto, di volta in volta, al godimento dei benefici previdenziali o il riconoscimento del mancato risarcimento.
Numerose sono state anche le sentenze penali sia di merito che di legittimità aventi ad oggetto la tutela dei lavoratori dai rischi connessi all’esposizione all’amianto. In queste sentenze si afferma che il datore di lavoro ha l’obbligo non solo di garantire il rispetto dei valori limite della sostanza emessa nell’aria, ma anche e comunque di adottare tutte le cautele più idonee ad evitare l’esposizione ricorrendo alla migliore tecnologia disponibile.
L’articolo 5 prevede la riapertura dei termini per presentare le domande ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali.

Purtroppo invece sono stati ritirati o bocciati gli emendamenti presentati da deputati irpini per tutelare il diritto al prepensionamento dei lavoratori della ex isochimica.

Se l’eliminazione, mediante bonifica, dell’amianto è il presupposto per tutelare in futuro la salute dei cittadini, la definizione di un programma di tutela sanitaria è indispensabile, oggi, per i lavoratori che sono stati esposti e per i loro familiari. Il numero annuo, sempre crescente, dei decessi causati da amianto in particolare in certe realtà – Casale Monferrato, Venezia, Monfalcone, Sesto San Giovanni, Livorno, Taranto, Maddalena, La Spezia, Pistoia sottolinea la drammaticità della situazione.
Questi dati evidenziano la gravità dei ritardi e la negligenza nella realizzazione, in ogni regione, del registro degli ex esposti all’amianto e dell’anagrafe dei mesoteliomi pleurici, nonché del programma sanitario di monitoraggio, controllo medico e cura degli ex esposti all’amianto.
Per ovviare a queste lacune nella realizzazione di adeguate forme di tutela e di cura dei soggetti e dei loro familiari, il disegno di legge prevede una serie di provvidenze economiche consistenti, per i lavoratori e i cittadini affetti da neoplasie professionali e ambientali, il diritto ad un assegno mensile pari ad un dodicesimo dell’importo annuo stabilito dalla «Tabella indennizzo danno biologico» fissata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale nel 2000.
All’articolo 6 è prevista l’erogazione gratuita di prestazioni sanitarie per i lavoratori esposti all’amianto. Si tratta di forme di monitoraggio in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione grave delle malattie, di servizi sanitari di assistenza specifica mirata al sostegno della persona malata ed a rendere più efficace l’intervento terapeutico . Inoltre, con il presente disegno di legge si aggiungono nuove norme in materia di decadenza dall’azione giudiziaria, a favore dei lavoratori.
Con la proposta di legge si fissa anche un termine per le bonifiche, in attuazione di quanto indicato dal Piano nazionale amianto.
L’articolo 8 prevede l’istituzione della Conferenza nazionale e della Conferenza regionale annuale sull’amianto con la partecipazione di rappresentanti delle associazioni delle vittime dell’amianto, delle organizzazioni sindacali e delle imprese, degli esperti di istituti scientifici di epidemiologia, clinici ed ambientali, provenienti anche da altri Paesi.
Infine, gli ultimi articoli del Ddl introducono l’assistenza legale gratuita per i lavoratori e i cittadini esposti oggi o nel passato, norme in materia di risarcimento del danno, la promozione di campagne informative sulle malattie, l’istituzione della Commissione regionale sull’amianto.

La dignità del lavoro, il diritto alla salute
Il lavoro è fondamentale affinché ogni cittadino abbia piena dignità e autonomia. Il lavoro è essenziale per l’integrazione nella società e per la costruzione del futuro di ognuno secondo le proprie aspirazioni.
Dobbiamo, anche affrontando la riorganizzazione del lavoro, porci la questione degli orari in relazione alle innovazioni tecnologiche; garantire il diritto ad un lavoro a tutti; non contrapporre salute, ambiente e lavoro; realizzare forme più avanzate di rappresentanza dei lavoratori nelle aziende. Il futuro della democrazia è inseparabile da una sua estensione e radicamento nei luoghi della produzione.
Voglio citare in maniera non retorica due articoli della nostra Costituzione.
La Costituzione italiana, la nostra Carta fondamentale che sancisce diritti e doveri di ogni cittadino, pone tra le fondamentali priorità la tutela della salute. L’articolo 32 stabilisce che “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività”. Anche la giurisprudenza ha stabilito negli anni che la salute è un diritto assoluto e di rango primario della persona umana.
Il capitolo “amianto” della nostra storia repubblicana è un passaggio grave e oscuro in cui i principi che regolano la nostra convivenza civile sono stati calpestati e umiliati. Sono stati violati il diritto alla salute, la legalità, la certezza della pena, la tutela degli interessi della collettività.
Alla luce di queste considerazioni e di quanto prevede il Ddl presentato in Senato, a mio avviso bisogna percorrere la seconda strada tra le due ipotizzate in questa sede: la bonifica del sito dell’Isochimica e la tutela di chi ha lavorato in quell’azienda sono un dovere dello Stato italiano e un parametro legato ad un numero di anni di esposizione all’amianto non può essere un ostacolo. Piuttosto si deve modificare, perché i diritti dei lavoratori e dei cittadini sono primari.