La lezione sulla Costituzione che il Vice Presidente Vannino Chiti ha tenuto, in Senato, con 60 docenti rappresentanti di altrettante scuole italiane.
Roma 5 dicembre 2008, Senato della Repubblica
1. Premessa
Per celebrare in maniera non formale o retorica, ma feconda, i sessanta anni della Costituzione repubblicana, è necessario, in primo luogo, muovere dall’individuazione del significato che assumono le Costituzioni nelle esperienze degli Stati democratici nel II dopoguerra e, in particolare, in quella forma di Stato che viene riconosciuta come “Stato Costituzionale”.
In secondo luogo, occorre procedere ad una riflessione che investa la funzione che la Costituzione italiana ha svolto a partire dalla sua approvazione nel 1947, al fine di comprendere il ruolo che ad essa si attribuiva in origine e quello che progressivamente è andata assumendo fino ai giorni nostri.
Solo su queste basi è possibile comprendere il significato più autentico del rapporto che lega, oggi, il popolo italiano alla Costituzione repubblicana, individuando anche le linee comuni di un impegno che tocchi tanto le pubbliche istituzioni quanto i singoli cittadini e le comunità intermedie, al fine di riconoscere e continuare a rafforzare la nostra identità collettiva.
L’Italia ha bisogno oggi più che mai di valori comuni condivisi a fondamento del suo essere popolo.
2. La Costituzione nello “Stato Costituzionale”
Nello “Stato Costituzionale” contemporaneo la Costituzione, generata dal potere costituente, esprime una dimensione qualitativamente diversa dalla legge ordinaria (Enzo Cheli).
Ciò avviene, anzitutto, sul piano della forza giuridico-normativa, dal momento che le Costituzioni contengono norme poste ad un livello sovraordinato rispetto a tutte le altre dell’ordinamento. Si tratta, in altri termini, di un vero e proprio “diritto superiore”, che negli Stati contemporanei caratterizzati dalla forma democratica risulta sottratto al principio di maggioranza sul quale è costruita la formazione delle decisioni pubbliche che danno vita agli altri atti normativi.
La Costituzione, dunque, è un insieme di norme attraverso le quali una determinata collettività si “costituisce” in Stato, cioè in ordinamento sovrano, che identificano questa collettività, che ne rappresentano – per così dire – la “carta d’identità” e la tengono insieme in un dato momento storico.
Queste norme svolgono una funzione irrinunciabile: fissare, in termini condivisi ed accettati (o, almeno, accettabili) da tutti, i princìpi fondamentali e le regole minime ed essenziali che servono a tenere insieme la società e a regolare la convivenza civile. Princìpi e regole che, nelle democrazie contemporanee consistono nel riconoscimento di diritti individuali o collettivi ma anche nella determinazione delle modalità di distribuzione del potere pubblico fra i vari organi dello Stato (Presidente della Repubblica, Governo, Parlamento) o fra enti diversi quali, per esempio, lo Stato, le Regioni e gli altri enti territoriali. Le Costituzioni in senso moderno nascono proprio allo scopo precipuo di limitare il potere e garantire i diritti, cosicché alla stessa idea di “Costituzione” − per come oggi è comunemente intesa − è connaturato il significato intrinseco e originario di «patto tra chi detiene il potere, e si impegna a rispettare e garantire i diritti, e i soggetti di questi diritti, che riconoscono l’autorità in quanto si impegna a rispettare il patto» (Valerio Onida).
Per queste ragioni, soprattutto nella tradizione del costituzionalismo europeo-continentale, si afferma l’idea che le norme costituzionali appartengano ad una dimensione qualitativamente diversa da quella affidata alle norme legislative anche in ragione della “tipicità dei contenuti” che la Costituzione è chiamata ad assumere: «Questi contenuti – che nello Stato costituzionale inducono a formulare costituzioni molto articolate, cioè lunghe – richiamano, accanto alle regole organizzative e procedurali riferite all’assetto dei poteri pubblici, i principi e i valori cui si intende ispirare, in un determinato momento storico, la vita civile, sociale e politica della comunità, cioè il rapporto di appartenenza (o di cittadinanza) che viene a legare l’individuo, attraverso l’esercizio dei suoi diritti fondamentali, alla sfera collettiva, privata e pubblica» (Enzo Cheli).
Alla “tipicità dei contenuti” delle Costituzioni che caratterizzano lo “Stato Costituzionale” è direttamente connessa anche una ulteriore peculiarità. Le norme costituzionali a differenza del diritto legislativo, tendono solitamente ad essere formulate come princìpi, dunque ad essere dotate in prevalenza di un alto grado di flessibilità e di apertura verso una molteplicità di contenuti, lasciando agli interpreti spazi e margini di azione sensibilmente più ampi di quelli che caratterizzano le disposizioni legislative e sub-legislative. L’interpretazione delle disposizioni costituzionali, tuttavia, non può essere certo ritenuta un problema squisitamente “tecnico-giuridico”, riservato ad una casta di “addetti ai lavori”. Infatti, proprio in quanto la Costituzione contiene i princìpi fondanti dell’ordinamento, che riguardano i cittadini e le autorità pubbliche, «tutti − cittadini, forze sociali e politiche, autorità di ogni genere − portano in qualche modo la responsabilità della interpretazione e dell’applicazione dei princìpi costituzionali». Gli stessi giudici costituzionali, chiamati a sindacare la conformità del diritto legislativo al diritto costituzionale e, dunque, a dare “concretezza” agli enunciati della Costituzione, operano « all’interno dei processi evolutivi della società e della cultura, che non restano estranei ai modi in cui quei princìpi si inverano» (Valerio Onida).
Il complesso delle caratteristiche appena richiamate porta a ritenere che nell’insieme delle norme contenute nella Costituzione, come è stato sintetizzato da Gustavo Zagrebelsky, sia possibile cogliere quello che gli antichi chiamavano “pactum societatis”, ossia l’accordo «sulle condizioni dello stare insieme, in quel reciproco rispetto che protegge dal conflitto estremo, cioè dalla guerra civile». Solo sulla base di tale accordo è possibile poi stipulare «un per lo più implicito pactum subiectionis, con il quale ci si promette reciprocamente di ubbidire alle decisioni del governo legittimo, cioè, in una democrazia, al potere della maggioranza che agisce secondo le regole e nel rispetto dei princìpi contenuti nel pactum societatis». I due patti, sono entrambi necessari: è lo stesso Zagrebelsky ad osservare che «porre le condizioni dello stare insieme senza assoggettarsi a un potere collettivo è impotenza; assoggettarsi a un potere collettivo senza il rispetto di quelle condizioni è tirannia».
In questi termini si può capire la ragione più autentica della necessaria “superiorità” del diritto costituzionale rispetto al diritto legislativo. Nelle attuali società democratiche, le quali – ancor più che in ogni epoca precedente – risultano caratterizzate dall’esplosione dei “pluralismi” ossia da appartenenze, differenze e divisioni di ogni genere, rendendo inevitabile affidare le decisioni collettive alla logica del principio di maggioranza, non si può fare a meno di un insieme di princìpi e di regole, tendenzialmente condivisi che siano sottratti alle contrapposizioni tra maggioranza e minoranze tipiche della “politica” intesa come competizione per il governo della collettività.
La distinzione tra il piano del pactum societatis e il piano del pactum subiectionis rende ragione del vincolo che la Costituzione pone nei confronti di tutte le restanti decisioni pubbliche. Le scelte che sono il frutto delle logiche maggioritarie, cioè della contrapposizione che, in democrazia, “divide” fisiologicamente una maggioranza rispetto alle minoranze, non sono del tutto libere. La sopravvivenza pacifica della collettività nella sua unità (che è poi la sua “identità”) impone che esse siano effettuate nel rispetto delle norme del pactum societatis sancite come norme tendenzialmente condivise e non disponibili secondo logiche di parte.
Si tratta dell’unica via per garantire in modo permanente e pacifico che le minoranze possano accettare, di volta in volta, di ubbidire alla volontà delle maggioranze che contingentemente si vengano a determinare. Le maggioranze, dunque, non sono onnipotenti. Questa è l’idea di fondo che sta alla base della nascita delle Costituzioni come diritto superiore. Le minoranze si possono assoggettare alle volontà delle maggioranze, solo se sono messi “al sicuro” una serie di princìpi e di regole su cui non può operare il gioco della contrapposizione politica.
Se dunque la funzione tipica della Costituzione è quella di stabilire un terreno comune al cui interno possa correttamente svolgersi la pacifica competizione democratica tra le diverse istanze dei pluralismi che connotano le complesse società contemporanee, deve essere considerata gravemente distorsiva la tendenza ad invocare sempre la Costituzione a sostegno o a contrasto di specifiche scelte legislative e politiche. Se è senz’altro giusto porre sempre a confronto programmi e opzioni politiche con i princìpi e i valori costituzionali al fine di verificare la loro compatibilità con la “rotta” che la Costituzione traccia, piegare quegli stessi princìpi e valori “al servizio” di scelte specifiche rischia, da un lato, di irrigidire –riducendolo al contingente – il significato della “tavola” costituzionale, dall’altro, di farne l’oggetto di una “appropriazione” di parte ad opera di una corrente d’opinione o di uno schieramento particolare, indebolendone la funzione di patrimonio comune e di terreno di incontro.
Occorre essere consapevoli, in altri termini, sia del “valore” che del “limite” della Costituzione; questa, infatti, essendo chiamata ad esprimere ciò che è tendenzialmente stabile e condiviso nella vita delle società pluralistiche, ammette e del tutto fisiologicamente una pluralità di orientamenti e di scelte politiche diverse nel tempo, tutte parimenti compatibili con i suoi princìpi. La Costituzione non può determinare ma soltanto limitare e, per così dire, incanalare le scelte dei governi e dei parlamenti, le quali − nell’ambito di questi ampi confini che garantiscono il senso unitario dell’identità collettiva − restano affidate ai meccanismi della politica (legittimamente caratterizzata da differenti impostazioni) e del consenso elettorale. I confini della Costituzione, «segnano il discrimine fra ciò che nel confronto politico è per sua natura opinabile e negoziabile, e ciò che deve essere salvaguardato con intransigenza, perché non negoziabile» (Valerio Onida).
Solo da una profonda e diffusa consapevolezza di tutti questi aspetti, discendono tanto quello “spirito della Costituzione”, quanto quel carattere di “fatto culturale” che Peter Häberle riferisce allo Stato Costituzionale. Spirito e carattere che tendono a conferire alle Costituzioni un connotato di stabilità, dal momento che le Costituzioni, a differenza della altre fonti, nascono per garantire – anche attraverso la previsione delle cosiddette. “clausole di eternità” di cui parla Häberle – l’identità dell’ordinamento statuale, rispondendo a esigenze che non attengono alla sfera politica contingente, bensì a percorsi di “lunga durata”, in grado di impegnare la vita e gli sviluppi di una comunità anche rispetto alle generazioni future (Enzo Cheli). Si dice, infatti, che le Costituzioni sono lo strumento che i popoli si danno nel momento della saggezza, a valere per il momento della confusione.
Da questo punto di vista, si può comprendere come il problema centrale di ogni Costituzione sia quello del consenso che ne sorregge la validità nel tempo. Qualunque sistema costituzionale, come ogni sistema giuridico, per reggersi nel tempo, necessita di un consenso diffuso e profondo all’interno della società di riferimento. Nessun sistema costituzionale, per quanto razionalmente costruito, potrebbe resistere indenne al venir meno di questo consenso. È essenziale, pertanto, che i princìpi e i valori della Costituzione siano “sentiti” e “vissuti” come “patrimonio comune e permanente della società”, che essi vengano progressivamente sempre più “interiorizzati”, assumendo i connotati di una “cultura diffusa”, anche attraverso una “educazione costituzionale” che valga a tramandare questo patrimonio di generazione in generazione.
3. La Costituzione della Repubblica italiana in origine e nella sua evoluzione storica
La Costituzione repubblicana del 1947 è − almeno nelle sue origini e per il processo deliberativo che ha condotto alla sua approvazione − la Costituzione tipica del cosiddetto “Stato dei partiti” (Parteienstaat). È l’accordo costituente fra forze politiche di diversa ispirazione culturale, etica ed intellettuale per il superamento del regime fascista e l’affermazione di una serie di princìpi e di valori che rappresentano la fondazione di un nuovo – e discontinuo rispetto al passato – orizzonte di convivenza civile e politica.
Da questo punto di vista, la Costituzione italiana è stata spesso accusata di essere un “compromesso”, volendo con ciò esprimere una forte carica “riduzionista” o “dispregiativa” delle scelte in essa contenute.
Tuttavia, occorre tenere presente che storicamente tutte le Costituzioni (e, soprattutto, quelle destinate a durare nel tempo), per la stessa funzione unificante che sono chiamate a svolgere, si presentano (e “debbono” presentarsi) come compromessi, dal momento che esse riflettono il punto di equilibrio fra esigenze e forze diverse; addirittura, molto spesso, se non sono un compromesso all’inizio, lo diventano nel tempo, integrando nella vita costituzionale quelle esigenze e forze diverse che talvolta si manifestano anche in reciproca contrapposizione. Il vero nodo del problema, dunque, non è tanto il compromesso in sé, quanto la verifica della sua qualità, ossia dei princìpi su cui si fonda, della sua solidità e capacità di durare nel tempo.
La Costituzione italiana non nasce dalla trattativa tra ristretti gruppi di potere, bensì dalla forte spinta politica e ideale di partiti di massa che avevano assunto effettiva rappresentatività, in un contesto storico di profonda crisi e bisognoso di rinnovamento e in un clima culturale permeato degli ideali che provenivano dalle diverse esperienze del costituzionalismo occidentale. La classe politica che si presentò sui banchi dell’Assemblea costituente, nel vuoto e nell’estrema debolezza che caratterizzavano l’assetto delle istituzioni nel periodo postbellico, era profondamente convinta di dover ricostruire l’ordinamento a partire dalle sue fondamenta e di voler procedere a tale ricostruzione proprio partendo dai grandi postulati di quel costituzionalismo: Stato di diritto e separazione dei poteri pubblici; garanzie dei diritti fondamentali dei singoli e dei gruppi; eguaglianza dei cittadini, giustizia sociale, attraverso il riconoscimento di specifici diritti individuali e collettivi; democrazia, pluralismo politico e istituzionale; collaborazione internazionale.
In quella classe politica si confrontavano gruppi sociali, organizzazioni e ideologie assai differenti tra loro: c’erano gli eredi della classe dirigente dello Stato liberale prefascista; i cattolici democratici; la sinistra di ispirazione marxista. Il “compromesso” (o, più correttamente, l’accordo) si formò, attraverso un processo deliberativo sostanzialmente unitario, su queste basi: rifiuto e rovesciamento dei postulati dello Stato totalitario fascista (autoritarismo, partito unico, nazionalismo bellicista); ripristino e potenziamento delle libertà e delle garanzie dello Stato di diritto; larga apertura ai princìpi dello Stato sociale; democrazia parlamentare come strumento privilegiato e indispensabile per l’integrazione della società di massa nel sistema istituzionale; riconoscimento della funzione essenziale dei partiti politici come raccordo permanente tra poteri pubblici e società civile. Di qui la condivisione che caratterizzò le grandi opzioni della Costituente: da quella di costruire una Costituzione “rigida”, ossia non derogabile con i processi di deliberazione della legislazione ordinaria, e garantita giuridicamente da un sistema di giustizia costituzionale; a quella di costituzionalizzare con discipline puntuali le garanzie dei diritti civili e sociali; a quella di fondare il modello di governo su un sistema parlamentare.
Per tali ragioni, non possono essere condivise le interpretazioni “riduzioniste” che tendono a rappresentare la Costituzione italiana come il semplice prodotto di un accordo tripartito (DC, PSI, PCI), dell’incontro tra l’Italia democristiana e l’Italia social-comunista. Certo, nessuno può negare ciò che è ovvio, ossia che i tre partiti più rappresentati alla Costituente avessero una forza decisamente preponderante sulle altre forze politiche; ma dire che il prodotto espresso nella Carta costituzionale costituisca la semplice combinazione o giustapposizione del patrimonio di cultura e del programma istituzionale riconducibile ai gruppi dirigenti di questi tre partiti significa distorcere la realtà. Nell’Assemblea Costituente si registrarono apporti rilevanti provenienti da tradizioni diverse (si pensi al contributo dei rappresentanti della classe politica liberale di tradizione statutaria e degli esponenti del Partito d’Azione); nella Costituzione confluirono i frutti di un pensiero e di esperienze ben più ampi e longevi: dagli esiti migliori delle rivoluzioni di matrice illuministica, agli echi del grande modello parlamentare britannico, all’esperienza del costituzionalismo tedesco fino alla Repubblica di Weimar, alla Società delle Nazioni da cui origina l’odierno universalismo dei diritti umani, alle “quattro libertà” (di espressione, di religione, dal bisogno, dalla paura) di Roosvelt, alla Costituzione austriaca di Hans Kelsen degli anni Venti, a tutto il portato del pensiero politico democratico sviluppatosi a cavallo delle due guerre mondiali. In una parola, la Costituzione italiana non nasce come il prodotto di un accordo “al ribasso” tra gruppi contrapposti preoccupati soltanto della loro “sopravvivenza”, bensì come espressione di tutta la tradizione del costituzionalismo europeo e non solo europeo.
In questa ottica, va condiviso il giudizio che la Costituzione repubblicana «parla innanzitutto il linguaggio della storia» (Valerio Onida). Essa, infatti, costituisce in qualche modo la sintesi di una secolare evoluzione nella quale si condensano princìpi divenuti ormai patrimonio tendenzialmente universale e permanente: diritti fondamentali di libertà e sociali, eguaglianza degli individui pur nella diversità delle situazioni, doveri di solidarietà, tolleranza, laicità dello Stato, principio di legalità nell’esercizio dei poteri pubblici e garanzia, mediante apposite istituzioni, dell’applicazione delle leggi e dell’osservanza dei diritti e dei doveri, cura degli interessi generali affidata ad autorità di diverso livello territoriale (pluralismo istituzionale) che siano espressione − in quanto democraticamente investite − delle stesse collettività di riferimento, «sono gli elementi essenziali di questo “deposito” storico, che connota … la identità della società politica che noi chiamiamo … “Repubblica” (Valerio Onida).
A questa sorta di «identità storica di ordine generale» si affiancano e si aggiungono anche, in termini più specifici, i tratti distintivi essenziali della storia italiana.
«La presenza storica della Chiesa cattolica e la chiusura della “questione romana” emergono nel richiamo all’art. 7 ai patti lateranensi; il richiamo alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico (art. 9) evoca la singolarità di un paese in cui arte e cultura hanno lasciato tante testimonianze; il ripudio esplicito della guerra (art. 11) nasce anche dall’esperienza tragica di due conflitti mondiali di cui l’Italia era stata protagonista in trent’anni; il divieto di restrizioni alla libertà di soggiorno per “ragioni politiche” (art. 16, primo comma) evoca l’avversione alla pratica del “confino” nei confronti degli avversari politici, che il fascismo aveva adottato; la ribadita libertà di emigrazione e la tutela del “lavoro italiano all’estero” (art. 16, secondo comma, e art. 35, quarto comma) richiamano un paese che per decenni aveva visto emigrare vaste porzioni della sua popolazione più povera (mentre oggi si va trasformando sempre più in terra di immigrazione); il divieto espresso delle associazioni “che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare” (art. 18, secondo comma) si spiega col ricordo delle violenze che accompagnarono e favorirono l’avvento del fascismo negli anni Venti del Novecento; la minuziosa disciplina della libertà di stampa, in particolare col divieto espresso di “autorizzazioni o censure”, vuole essere l’assicurazione di non ritorno di una legislazione repressiva della stampa come quella esistente nel ventennio fascista; l’attento equilibrio con cui l’art. 33 disegna i rapporti fra scuola statale e non statale (norme generali valide per tutti, istituzione di scuole statali “per tutti gli ordini e gradi”, diritto dei privati di istituire scuole “senza oneri per lo Stato”, libertà e trattamento scolastico degli alunni “equipollente” per le scuole non statali paritarie, esame di Stato) riflette storia e conflitti del nostro sistema di istruzione; le norme dedicate alla proprietà terriera, alla bonifica, alla trasformazione del latifondo, al sostegno della piccola e media proprietà coltivatrice, ai provvedimenti a favore delle zone montane (artt. 44 e 47, secondo comma), alla “cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata” (art. 45, primo comma), all’artigianato (art. 45, secondo comma), riflettono tradizionali caratteristiche della nostra economia; la previsione di diritti politici a favore degli “italiani non appartenenti alla Repubblica” (cioè a cittadini di altri Stati, ma italiani per nazionalità) riecheggia la vocazione “nazionale” dello Stato italiano come costituitosi nel secolo precedente» (Valerio Onida).
Anche la seconda parte della Costituzione, dedicata all’organizzazione dei poteri pubblici, seppure finalizzata alla rifondazione ex novo delle istituzioni nel contesto repubblicano, non è priva di elementi di continuità storica con l’esperienza del passato.
«Le istituzioni parlamentari previste nella Costituzione riprendono la tradizione bicamerale preesistente, pur con la trasformazione del Senato in Camera anch’essa elettiva. Le istituzioni giudiziarie sono meglio garantite nella loro indipendenza, ma sono quelle della nostra tradizione: la Corte di cassazione, al vertice della magistratura ordinaria, col compito di assicurare l’uniforme applicazione del diritto e di regolare i rapporti tra le diverse magistrature (art. 111, settimo e ottavo comma); la giurisdizione amministrativa, competente per le controversie fra privati e pubbliche amministrazioni quando operano in veste autoritaria, con al vertice il Consiglio di Stato, organo anche consultivo del Governo (artt. 100, primo comma, e 103, primo comma); la giurisdizione contabile attribuita alla Corte dei conti, organo investito anche di funzioni di controllo sull’amministrazione, che riferisce al Parlamento (artt. 100, secondo comma, e 103, secondo comma). Le istituzioni locali, a parte l’introduzione delle Regioni (e quella, più recente, ancora inattuata, delle Città metropolitane) restano, nonostante periodici dubbi, incentrate sui due livelli tradizionali dei Comuni e delle Province (art. 114 e seguenti)» (Valerio Onida).
La Costituzione italiana, dunque, non disegna un ordinamento del tutto nuovo: pur profondamente trasformato nelle sue fondamenta costituzionali nel segno di una spiccata discontinuità in senso innovativo, lo Stato preesistente sopravvive secondo una linea di continuità, mantenendo alcuni dei suoi tratti distintivi caratterizzanti.
Nessun dubbio può sussistere in ordine al fatto che l’ordinamento italiano, fondato sulla Carta repubblicana del 1947, rappresenti, sia per il modello adottato che per gli sviluppi che il modello ha avuto nell’arco di vari decenni, una forma paradigmatica di quello “Stato costituzionale” che costituisce la principale novità del costituzionalismo del secondo dopoguerra.
«Nel modello tracciato dalla Costituente repubblicana – in quel clima di grande mobilitazione delle coscienze che caratterizzò, nell’immediato dopoguerra, la ricostruzione non solo politica, ma anche morale del nostro paese – ricorrono, dunque, tutti gli elementi propri dello “Stato costituzionale”: la presenza di una Costituzione rigida, presidiata da un efficace sistema di giustizia costituzionale; il riconoscimento della centralità della persona umana attraverso l’introduzione di un catalogo molto esteso di diritti fondamentali, alcuni dei quali definiti “inviolabili”; la previsione di un sistema molto articolato di poteri di controllo nei confronti delle funzioni di indirizzo affidate alla maggioranza, poteri che tendono a collegare, rispetto al fine unitario della garanzia, le competenze del Capo di Stato e della Corte costituzionale alla posizione di indipendenza del potere giurisdizionale e il sistema delle autonomie territoriali agli istituti di democrazia diretta» (Enzo Cheli).
Un impianto così configurato, come già rilevava Vezio Crisafulli nei primi anni di vita della nuova Costituzione, si caratterizza come un «sistema di limiti alla maggioranza»: come un sistema, cioè, diretto innanzitutto a favorire, in ragione del “patto costituente”, il radicamento di una “democrazia pluralista” in un tessuto sociale, economico, culturale fortemente disomogeneo, caratterizzato da fratture profonde, ma rispetto a cui le classi politiche emerse dal dopoguerra avevano compiuto la scelta irreversibile di una pacifica convivenza tra le diverse forze in campo.
Questo modello, alla prova della storia, ha ben funzionato. «I poteri di controllo e garanzia hanno, di fatto, sempre operato ad un buon livello di efficacia (anche se, talvolta, hanno finito per determinare amputazioni forse eccessive nei poteri di indirizzo); le libertà fondamentali, nate all’inizio molto fragili, si sono consolidate…; i valori costituzionali propri di una “società aperta” si sono radicati gradualmente nel tessuto connettivo del paese come fatto culturale fino a divenire opinione corrente, espressione di un “idem sentire de repubblica”, condiviso, almeno fino agli anni più recenti, da un’amplissima base sociale» (Enzo Cheli).
Nella prospettiva storica, rispetto alla forma e ai caratteri propri dello “Stato costituzionale”, l’esperienza italiana dell’età repubblicana ha dato, quindi, nel complesso buoni risultati, pur in presenza di tutti gli squilibri e di tutte le tensioni che questa storia ha fatto registrare.
Non si può negare che il processo di attuazione dei princìpi costituzionali si sia rivelato lento cosicché la Costituzione «a lungo è apparsa se non un miraggio, un traguardo ancora da raggiungere in vari campi, un programma di cose da fare più che un bilancio di risultati acquisiti» (Valerio Onida). Ciò anche al di là di quei contenuti propriamente programmatici − pure estremamente caratterizzanti − che vi si rinvengono laddove si indicano obiettivi a carattere “permanente” (quali l’eguaglianza sostanziale, la giustizia sociale, l’effettività del diritto al lavoro, la promozione e lo sviluppo della cultura, la partecipazione di tutti alla vita democratica, etc.) che mai potrebbero considerarsi pienamente e definitivamente conseguiti.
Tuttavia, è altrettanto innegabile che la collettività che oggi si riconosce nella “Repubblica italiana” appare profondamente cambiata, sia in termini di progresso sociale che in termini di progresso culturale, rispetto a quella di sessanta anni or sono; e tale risultato è da ascrivere a merito principale della nostra Costituzione, la quale ha cessato di essere una sorta di “corpo estraneo” o un semplice “capitolo aggiunto” in un ordinamento informato a vecchi princìpi, per assumere il ruolo di effettiva “pietra angolare” di tutto il sistema legale del paese, penetrando in profondità nella vita quotidiana delle istituzioni pubbliche e dei cittadini.
4. L’attualità della Costituzione italiana: l’esigenza di recuperare e rafforzare la “cultura costituzionale”
Per comprendere quale sia il valore attuale della Costituzione della Repubblica la perdurante funzione di elemento unificante e identitario della nostra collettività, è necessario muovere dalla consapevolezza di un rilevantissimo dato storico: la definitiva scomparsa, nella prima metà degli anni Novanta, dei soggetti che l’avevano elaborata e “sostenuta” per quasi un cinquantennio, ossia dei partiti e delle forze politiche che avevano stipulato il “patto” costituente.
Da circa un decennio, il nostro ordinamento si caratterizza per quella che è stata definita “esplosione del pluralismo”, dovendosi intendere con tale espressione quel fenomeno che richiede, assumendola come “valore” e “principio” supremo, la convivenza pacifica e armonica delle più variegate “diversità” (politiche, territoriali, sociali, personali, religiose, culturali, etniche, linguistiche).
In questo nuovo orizzonte, che costituisce la “sfida” comune di tutti gli Stati democratici contemporanei, quei princìpi e quei valori che hanno contraddistinto il patto costituente tra le forze politico-partitiche possono assumere (e, di fatto, hanno già cominciato ad assumere) una funzione diversa e assai più pregnante di quella svolta in passato: rendere possibile la pacifica convivenza del pluralismo esploso, divenendone il connotato unificante e identitario che consente di “pensarci” ancora come una collettività organizzata in ordinamento.
Come ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, nel messaggio letto davanti alle Camere in occasione del suo insediamento, si può parlare di “memoria condivisa, come premessa di una comune identità nazionale, che abbia il suo fondamento nei valori della Costituzione”, il cui richiamo “trae forza dalla loro vitalità, che resiste, intatta, ad ogni controversia”.
Nessuno, dunque, può dubitare dell’attualità dei valori e dei princìpi costituzionali, anche e proprio – paradossalmente – in assenza di soggetti politici identificati che se ne possano rendere “portatori”. In realtà, oggi, sono tutte le componenti del pluralismo, o forse, ancor meglio, sono i pluralismi ad essere chiamati a riscoprire e a vivere i princìpi e i valori della Costituzione come il terreno comune sul quale rinvenire le ragioni dello “stare insieme”, come precondizione indispensabile per garantire il pieno (e pacifico) dispiegamento delle molteplici e infinite combinazioni delle diversità; consentire, in altri termini, di fare della diversità un’occasione di ricchezza e di progresso e non di fratture irreparabili.
Ciò nonostante, ormai comunemente si parla di crisi della Costituzione, confondendo erroneamente le “naturali” esigenze di aggiornamento dei meccanismi di funzionamento del sistema istituzionale con la perdita di attualità e di effettività dei principi e dei valori fondamentali che ne connotano l’essenza.
Per tale motivo è necessario interrogarsi sulle ragioni che conducono a confondere i due piani, ostacolando il perdurante dispiegarsi della funzione unificante ed identitaria della nostra Costituzione.
Un allarmante fattore di delegittimazione della Costituzione è rappresentato dal pericolo della progressiva perdita della “cultura” che ne ha sorretto la nascita e guidato l’attuazione.
Il principale campanello d’allarme della crisi in cui versa la cultura costituzionale nell’attuale momento storico è senza dubbio costituito dal lento – ma apparentemente inarrestabile – erodersi dei confini tra diritto costituzionale e diritto politico.
Intendo fare riferimento alla circostanza che il principale pericolo per la Costituzione non proviene dalla perdita di attualità dei suoi valori, i quali continuano a rispecchiare il credo etico-politico in cui si riconosce l’identità collettiva del popolo italiano, ma dal convincimento sempre più diffuso che il diritto costituzionale sia interamente disponibile dalle maggioranze politiche e dai legislatori; che l’agire strategico dei partiti, dei movimenti politici e delle maggioranze di volta in volte investite dagli elettori per occuparsi della “cosa pubblica” possa assorbire integralmente gli elementi fondativi che di quella stessa vita politica costituiscono le regole di fondo da tutti condivise e che, pertanto, agli attori politici devono essere sottratte.
Il diritto costituzionale, è il campo dell’agire sinergico, il luogo in cui la logica maggioritaria, che è ineliminabile per il funzionamento concreto di ogni democrazia, deve cedere il passo alla condivisione ed alla difesa di quei princìpi e valori che della lotta politica devono rappresentare lo sfondo permanente comunicativo (Jürgen Habermas).
Esemplificativa del rischio concreto di una perdita della consapevolezza della distinzione e del confine che deve sussistere tra diritto costituzionale e diritto politico è il tentativo di avviare riforme costituzionali con le sole maggioranze politiche parlamentari. La vicenda che si è consumata in occasione del referendum costituzionale del 2006 è stata una risposta forte a questo genere di tentativi. Il largo successo di quel referendum contro l’ipotesi di uno stravolgimento della II Parte della Costituzione – che avrebbe comportato pericolosamente la trasformazione della nostra democrazia in senso plebiscitario – segna il risultato straordinario di un recupero da parte dei cittadini della consapevolezza dell’attualità e della forza dei valori costituzionali. Questi valori devono essere preservati da ogni iniziativa di riforma costituzionale e da ogni forma di contrapposizione politica. La loro salvaguardia è direttamente correlata alla pratica di quella cultura costituzionale che è essenziale recuperare interamente e trasmettere ai nuovi cittadini.
Da questo punto di vista, mi pare evidente che occorra un grande sforzo collettivo che coinvolga tutti i soggetti dell’ordinamento e nel quale le istituzioni pubbliche e le forze politiche hanno compiti non rinunciabili.
Si tratta, in primo luogo, di agire sul piano dei comportamenti istituzionali, attraverso un deciso recupero della “sacralità” dei ruoli e delle funzioni che ciascuno dei diversi enti (Stato, Regioni, Province e Comuni) e dei diversi organi sono chiamati ad esercitare, nel rispetto reciproco di ciò che la Costituzione loro attribuisce; al tempo stesso si tratta di recuperare uno stile di sobrietà, di rigore, di senso delle istituzioni da parte di coloro che ricevono un mandato elettorale. Solo in tal modo il cittadino potrà recuperare quella considerazione per le istituzioni della Repubblica che oggi sembra in crisi.
In secondo luogo, occorre che le forze politiche riacquistino piena coscienza della netta distinzione tra ciò che appartiene a tutti (generazioni future comprese) e dunque non può essere oggetto di competizione elettorale e ciò che, invece, appartiene all’area della fisiologica contrapposizione democratica, alimentando conseguentemente il dialogo e la riflessione comune sul terreno delle riforme istituzionali.
Infine, è assolutamente necessario attivarsi nel campo delle politiche della formazione delle giovani generazioni e della promozione della cultura, attraverso programmi destinati a trasmettere in modo permanente – anche a quanti in Italia non sono nati ma qui sono venuti legalmente a lavorare e a vivere – gli elementi di base di una reale “cultura civica”, ossia di quella cultura e senso di cittadinanza che sono in grado di generare la “consapevolezza” del significato della nostra vita democratica, tramandandone e sviluppandone i valori di riferimento.
5. Attuazione e aggiornamento della Costituzione: il campo delle riforme istituzionali.
Dalla sua approvazione fino ai giorni nostri, la Costituzione italiana ha vissuto una vita complessa che si potrebbe riassumere in due parole chiave: attuazione e riforma.
Il costituzionalista Paolo Barile, nel 1981, si interrogava a proposito del dibattito politico di quegli anni sull’attuazione del dettato costituzionale e sull’ipotesi di riformare alcune sue parti, come quelle riguardanti la forma di Governo e la forma di Stato: «Dall’esperienza attuale può trarsi qualche suggerimento di modifica della Costituzione?» scriveva Barile, aggiungendo subito dopo: «Penserei di sì. O quanto meno riterrei che le forze politiche dovrebbero porsi questo problema. Il richiamo all’attuazione della Costituzione ha una sua perenne validità».
Come è noto, almeno nei primi vent’anni, la nostra Costituzione faticò non poco ad imporre tutta la sua forza precettiva. A lungo fu rinviata l’approvazione di significative leggi di attuazione della Carta e tardò l’insediamento di organi di fondamentale importante per la vita della Repubblica come la Corte Costituzionale e il CSM, nonché l’adeguamento del sistema della autonomie.
Prevalse quello spirito del rinvio, denunciato con appassionata partecipazione da Piero Calamandrei. “La Costituzione italiana è ancora allo stato fluido – aveva scritto Calamandrei, poco prima di morire, in un suo saggio del 1955 dal titolo: “La Costituzione e le leggi per attuarla” e può darsi che questo stato di perplessità costituzionale sia soltanto transitorio. La democrazia italiana è dinanzi a un bivio; ma la scelta è ancora aperta. […] Di fronte a una Costituzione legalitaria, ma rinnovatrice, com’è la nostra, tutti coloro che per conservare i loro privilegi si oppongono al rinnovamento promesso da essa, sono in realtà nemici dell’ordine. Di fronte alla Costituzione, i veri conservatori sono i veri sovversivi”.
Fortunatamente, la Repubblica non vive più in una tale situazione. Possiamo ben dire che il sistema costituzionale delle garanzie abbia dimostrato e dimostri tutt’ora la sua efficacia e affidabilità, a partire dal controllo sulla legittimità costituzionale degli atti legislativi svolto dalla Corte costituzionale che, in tante occasioni, anche delicate, di questi ultimi dieci anni ha costituito un argine importante al rischio di una deriva plebiscitaria e talvolta di impoverimento e svuotamento della democrazia. Oggi, forse, la situazione descritta da Calamandrei si è ribaltata, risultando in qualche modo “sovversivo” chi accusa la nostra Costituzione di non essere più in grado di esprimere il senso dell’identità collettiva e di impedire al sistema istituzionale di rispondere ai bisogni dei cittadini.
Eppure la denuncia del giurista fiorentino sull’immobilismo del legislatore nell’attuare i dettami della Costituzione resta ancora di grande attualità. Il problema non riguarda oggi solo alcune delle parti originarie della Costituzione – penso, per tutti, all’assenza di una disciplina riguardante la vita e l’organizzazione dei partiti politici o dei sindacati – ma tocca anche le riforme costituzionali approvate dal Parlamento in questi anni. Ci troviamo con una Carta di fronte alla quale predomina una sorta di frenesia riformatrice che talvolta distoglie l’attenzione dall’attuazione di ciò che è già scritto e spinge verso continue proposte di riforma, talvolta, come detto, perfino di stravolgimento.
In realtà, il recupero della “cultura costituzionale” si concretizza proprio nella effettività della Costituzione come fonte normativa fondamentale del nostro ordinamento. Attuare la Costituzione significa rinnovare ogni volta la cultura democratica sulla quale essa è costruita.
Il Governo Prodi, nel suo primo anno e mezzo di vita, si era mosso con questa consapevolezza, promuovendo e sostenendo alcuni interventi normativi che, da una parte, miravano a dare attuazione a quelle parti della Carta rimaste oggi allo stato di mera enunciazione, e, dall’altra, tendevano ad introdurre una serie di modifiche puntuali e circoscritte di alcune parti della Costituzione, per renderla più aderente alle evoluzioni della società.
Un primo significativo sforzo era stato rivolto all’attuazione di parti rilevanti del Titolo V come l’introduzione del cosiddetto federalismo fiscale, relativo all’articolo 119 della Costituzione e il varo del nuovo Codice delle Autonomie. Le due riforme erano rivolte al rafforzamento del modello di pluralismo istituzionale disegnato nella Costituzione.
La valorizzazione del sistema delle autonomie e la razionalizzazione della spesa pubblica connessa al buon funzionamento dei meccanismi politico-istituzionali passano infatti attraverso un rinnovamento reale ed una piena responsabilizzazione dei livelli decisionali che agiscono nei territori.
Vi è la consapevolezza che l’armonico perseguimento di tali obiettivi richieda la disponibilità di un testo costituzionale aggiornato in taluni aspetti circoscritti così da conferire maggiore efficacia e coerenza alle riforme avviate. Si tratta di modifiche costituzionali che dovranno essere parallelamente supportare da un rafforzamento del sistema delle garanzie costituzionali, a partire dalla definizione di uno statuto delle opposizioni, da un lato, e dalla modifica dell’articolo 138 della Costituzione, dall’altro. In quest’ultimo caso si tratta di impedire – a prescindere dal ricorso al referendum – che le riforme costituzionali possano nuovamente essere nella sola disponibilità di una contingente maggioranza parlamentare. Qualunque modifica della Carta fondamentale dovrà rispettare concretamente quello “spirito democratico” che scaturisce dalla comune identificazione di tutte le forze sociali e politiche del Paese nei valori e nei princìpi della Costituzione.
Se tali premesse prenderanno corpo, saranno allora alla portata dell’attuale Parlamento alcune riforme necessarie ed urgenti, come – prima fra tutte – quella del superamento del sistema del bicameralismo paritario che non esiste in nessun altro Paese europeo. L’Italia ha bisogno urgente di una democrazia capace di decidere. Da molto tempo è in corso un dibattito sulla sostituzione dell’attuale bicameralismo con un modello più efficiente e più coerente con il nuovo sistema delle autonomie. Si tratta di disegnare un nuovo Parlamento che sia anzitutto più snello, grazie ad una consistente riduzione del numero di Deputati e Senatori, in cui una delle due Camere sia luogo di effettiva rappresentanza delle autonomie territoriali e si occupi principalmente delle materie normative, legislative e finanziarie riguardanti il rapporto tra Stato centrale, Regioni, Comuni e Province.
Anche il Governo, necessita di una riforma che ne rafforzi il ruolo, sia dal punto di vista delle competenze, che sotto il profilo del procedimento per la sua formazione. Si tratta di introdurre alcuni correttivi, come la elezione da parte della Camera del Presidente del Consiglio; il suo potere di proporre non solo la nomina ma anche la revoca dei ministri; la sfiducia costruttiva che rafforzino la stabilità degli esecutivi, nell’ambito di quella logica bipolare che si è progressivamente affermata a partire dal 1993 e che richiede che i Governi possano rispondere del loro operato al Parlamento – che conferisce loro la fiducia – e ai cittadini.
Il rapporto tra sistema parlamentare e ruolo del Governo richiama il tema decisivo della modifica della legge elettorale vigente. Questa legge, approvata sul finire della XIV legislatura dalla sola maggioranza di allora, ha accentuato la frammentazione e l’instabilità del sistema politico – problema superato in questa legislatura solo grazie a scelte di aggregazione e semplificazione compiute dai partiti – e con il sistema di ampie liste bloccate ha aumentato la distanza tra cittadini e istituzioni. È indubbio che una oggettiva accelerazione del dibattito fosse stata innescata, nella scorsa legislatura, da una serie di fattori esterni intervenuti, tra cui la proposta di referendum abrogativo, promosso da alcuni esponenti politici, docenti universitari e sottoscritta da circa 800.000 cittadini. Senza di essa la discussione nel mondo politico sull’urgenza di una nuova legge elettorale non sarebbe probabilmente maturata in modo così veloce. Non meno significativo e autorevole è risultato l’invito rivolto allora dal Presidente della Repubblica al Parlamento, ad adoprarsi con celerità per conseguire l’obiettivo di cambiare il sistema elettorale, indicato come una priorità per la politica nazionale e condizione necessaria per completare il processo di rinnovamento delle istituzioni.
Il Governo Prodi aveva rilevato, a seguito di una serie di consultazioni con le forze politiche, che una parte consistente di esse condivideva l’esigenza di intervenire attraverso una serie contestuale di misure che, oltre alla nuova legge elettorale, introducano puntuali aggiornamenti al testo della Costituzione, relativi al sistema parlamentare ed alla forma del Governo.
Anche sulla scorta di tali considerazioni la I Commissione Affari Costituzionali del Senato aveva elaborato un progetto di riforma elettorale, che ruotava attorno ad alcuni obiettivi irrinunciabili: preservare, nel rispetto della sua articolazione pluralistica, l’assetto bipolare del sistema politico italiano, indicando prima del voto alleanze, priorità programmatiche e candidato alla Presidenza del Consiglio; prevedere meccanismi per avvicinare cittadini ed eletti, superando il sistema delle liste bloccate con 38 candidati per circoscrizione; valorizzare la democrazia dell’alternanza, senza tuttavia costringere i partiti politici ad un bipolarismo coatto, sacrificando coerenze programmatiche e dunque la successiva azione di governo alla necessità di comporre i più vasti schieramenti elettorali possibili per conquistare il premio di maggioranza; attuare l’articolo 51 della Costituzione garantendo la presenza delle donne nelle istituzioni.
Nello stesso tempo l’Assemblea della Camera dei Deputati aveva iniziato l’esame di un progetto di legge presentato dalla I Commissione Affari Costituzionali contenente le ipotesi di riforma costituzionale che ho prima richiamato, relative al rafforzamento dei poteri del Presidente del Consiglio dei Ministri; alla riduzione, già dalle prossime elezioni, del numero dei parlamentari, alla trasformazione dell’attuale Senato in una Camera delle Autonomie.
Questo insieme di riforme può essere ripreso nell’attuale legislatura ed approvato in tempi relativamente brevi. L’Italia ne ha bisogno.
L’auspicio che l’occasione odierna mi permette di esprimere è che entrambi i percorsi possano trovare al più presto uno sbocco concreto per il bene delle istituzioni e del Paese. Sarà così se prevarrà l’interesse generale e non un ristretto calcolo di parte.
6. Articoli più importanti della Costituzione
Nei principi fondamentali della nostra Costituzione del 1948 sono espressi, con mirabile sintesi, il senso e le ragioni profonde di un progetto di società migliore che rappresenta allo stesso tempo il sedimento di un humus storico plurisecolare e lo slancio di vita verso un futuro più giusto e più prospero, il lascito culturale e politico prezioso della storia e l’indicazione di una strada nuova di rinascita sociale e civile per il Paese. Credo che i principi fondamentali della Costituzione costituiscano le proposizioni essenziali della religione laica – del credo laico – del cittadino consapevole e responsabile.
L’Italia – dice l’articolo 1 – è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Qual è il significato più profondo di quest’articolo? La cosa fondamentale che esso vuole dire è che la società italiana, il popolo italiano, ha deciso di essere, vuole essere, sulla base delle regole scritte nella Costituzione, condivise da tutti, una nazione, l’unione cioè di una popolazione nel territorio di uno Stato indipendente e sovrano. In questo senso la Costituzione è la base della nostra identità collettiva, dei nostri valori comuni condivisi.
Questa proposizione ci dice, poi, che noi siamo e vogliamo essere una democrazia, basata sulla sovranità popolare, una società in cui il potere è del popolo, che lo esercita soprattutto attraverso il Parlamento, dove siedono i suoi rappresentanti eletti, che sono chiamati a dare voce al popolo e ad interpretare i suoi bisogni e le sue scelte. L’Italia è una Repubblica democratica, ossia ha assunto quella forma di Stato in cui il potere appartiene al popolo, a differenza della monarchia dove, invece, tutto il potere si concentra nella persona di uno solo, il re; la democrazia è il governo del popolo, dal popolo, per il popolo (Abramo Lincoln). L’Italia, inoltre, è una Repubblica fondata sul lavoro, il che vuol dire che il diritto e il dovere di lavorare sono la base sociale ed economica condivisa sulla quale costruire il benessere di tutti: tutti devono fare operosamente la propria parte, ciascuno nei modi e in proporzione alle proprie capacità e attitudini. Ci dice infatti l’articolo 4 che La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
La Costituzione non si limita a disegnare il quadro generale di come il popolo italiano ha deciso di stare assieme per dare vita alla nazione italiana, ma va alla sostanza delle questioni. Ci dice quali sono le cose essenziali da fare per dare tutela effettiva ai diritti fondamentali delle persone, dei singoli e dei gruppi; riconosce e garantisce le libertà dell’uomo: La Repubblica – dice l’articolo 2 – riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità; ma vuole anche che queste libertà non vadano contro le libertà degli altri e contro il bene comune; a tal fine, ad esempio, prevede che le libertà e la proprietà non possono svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e che ne deve essere assicurata la funzione sociale; per questo la Costituzione stabilisce che, oltre ai diritti, ci sono anche i doveri, i doveri di solidarietà, che sono essenziali per il benessere generale, perché se ognuno pensa solo ai suoi interessi e non si occupa del bene degli altri, non si impegna per aiutare gli altri, non ci potrà mai essere benessere collettivo; se ci sono troppi privilegi, troppe differenze tra chi è ricco e chi è povero, non potrà mai esserci giustizia, e senza la giustizia non c’è reale libertà: per questo, la Repubblica richiede – aggiunge l’articolo 2 – l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
La Costituzione afferma la regola fondamentale per cui siamo tutti uguali davanti alla legge, ma aggiunge, fatto molto importante, che l’uguaglianza non deve essere solo teorica, astratta, ma deve essere anche reale, concreta, deve tradursi nei fatti: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, ci dice l’articolo 3. Che, però, subito specifica che E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Nella prima parte della Costituzione troviamo poi il fondamentale catalogo dei diritti della persona: libertà personale, inviolabilità del domicilio, libertà e segretezza della corrispondenza, libertà di circolazione e di soggiorno, libertà di riunione e di associazione, libertà di professare la propria fede religiosa, libertà di manifestazione del pensiero, diritto di tutela davanti a un giudice imparziale dei propri diritti e interessi. Sempre nella Parte prima troviamo altri enunciati importantissimi, in tema di tutela della salute, che è anche tutela dell’ambiente, di riconoscimento e tutela della famiglia, dei lavoratori, etc. Parlare di diritti di libertà sembra, oggi, una cosa ovvia e scontata; ci sembra naturale che si debba godere del diritto di dire liberamente ciò che si pensa, di riunirsi, di associarsi, di andare dove si vuole e di stabilirsi dove più possa piacere; non dobbiamo invece dimenticare che si tratta, invece, di conquiste pagate a prezzo carissimo, che meritano di essere comprese nel loro immenso valore e di essere difese con convinzione e determinazione. La Costituzione è il primo baluardo a difesa di questi elementari diritti. Conoscerla e capirla è la condizione minima indispensabile per saperli poi difendere, per poterli rivendicare ed esercitare in concreto, questi diritti.
Una particolare attenzione merita naturalmente il principio (espresso dall’articolo 9) per cui La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Principio che si lega a quello, non meno fondamentale, scritto nell’articolo 33, per cui L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.
La cultura, la ricerca, più in generale, la conoscenza, che (come ci ricorda il mito di Prometeo) è l’essenza dell’uomo, sono libere e la Repubblica, in tutte le sue articolazioni istituzionali, deve promuoverla, sia con apposite istituzioni pubbliche, sia tramite adeguati finanziamenti. Una libertà, dunque, negativa (la scienza è libera da restrizioni precostituite) e una libertà in positivo (la libertà di poter effettivamente fare ricerca, con mezzi e strutture adeguati). Libertà della scienza significa che solo la comunità degli scienziati, e giammai lo Stato, può decidere che cosa è scienza e che cosa non assurge a dignità di scienza e non può meritare questa speciale protezione; significa che nessuna precostituita verità o limite culturale calato dall’alto può essere imposto alla ricerca, che tollera solo i limiti che derivano dalla vita e dalla dignità dell’uomo, che non devono mai essere esposte a pericolo dalla ricerca scientifica; significa che libera deve essere conseguentemente la discussione dei risultati della ricerca, nelle Università e in qualsiasi sede, così come libero deve poterne essere l’insegnamento.
La Costituzione assegna poi (art. 33) alla Repubblica il compito di dettare le norme generali sulla istruzione e di istituire scuole statali – cioè pubbliche – per tutti gli ordini e gradi. Ma ammette, con il taglio pluralistico che la contraddistingue, che anche i privati possano istituire scuole ed istituti di educazione, senza – però, viene precisato – oneri per lo Stato.
La Costituzione detta, dunque, anche le regole del gioco, stabilisce cioè come si governa il Paese, quali sono i compiti delle diverse autorità, facendo in modo che nessun potere invada il campo dell’altro, ma tutti assieme si mantengano in equilibrio tra loro: il Parlamento che fa le leggi, il Governo che le deve eseguire, i giudici che le devono far rispettare; il Presidente della Repubblica che, insieme alla Corte costituzionale, è l’arbitro supremo e il garante di tutto questo sistema.
Quello voluto dalla Costituzione è poi un ordinamento pluralistico, in cui non c’è solo lo Stato centrale, ma c’è spazio e riconoscimento per la pluralità delle autonomie territoriali, che vanta antiche e nobili origini storiche (La Repubblica, dice l’articolo 5, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; il nuovo articolo 114 aggiunge e chiarisce che La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato).
In sintesi, la nostra Costituzione nasce partendo dai grandi postulati del costituzionalismo occidentale: Stato di diritto e separazione dei poteri pubblici; garanzie dei diritti fondamentali dei singoli e dei gruppi; eguaglianza dei cittadini, giustizia sociale, riconoscimento di specifici diritti individuali e collettivi; democrazia, pluralismo politico e istituzionale; collaborazione internazionale; ripristino e potenziamento delle libertà e delle garanzie dello Stato di diritto; larga apertura ai princìpi dello Stato sociale; democrazia parlamentare come strumento privilegiato e indispensabile per l’integrazione della società di massa nel sistema istituzionale; riconoscimento della funzione essenziale dei partiti politici come raccordo permanente tra poteri pubblici e società civile.
In conclusione, abbiamo visto come le norme della Costituzione corrispondono a valori e principi comuni dell’uomo, che sono condivisi da tutte le Nazioni libere e democratiche e per questo sono stabili e duraturi. Essi perciò restano attuali pur essendo trascorsi 60 anni dall’approvazione della Costituzione e definiscono i diritti e i doveri essenziali sui quali si basa la vita civile del nostro popolo e della nostra Nazione, che è ordinata sulla base dei grandi valori di libertà e democrazia.
Per questa ragione è importante conoscerla e comprenderla. È essenziale che i princìpi e i valori della Costituzione siano “sentiti” e “vissuti” come “patrimonio comune e permanente della società”, che essi vengano progressivamente sempre più “interiorizzati”, assumendo i connotati di una “cultura diffusa”, anche attraverso una “educazione costituzionale” che valga a tramandare questo patrimonio di generazione in generazione.
7. Conclusione
Quel 22 dicembre del 1947, l’Onorevole Meuccio Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione e del Comitato di redazione, tra gli applausi prolungati della gran parte dei Padri costituenti, concluse il suo intervento affermando: «Finora qui dentro ci siamo divisi, urtati, lacerati nella stessa discussione del testo costituzionale. Ma vi era uno sforzo per raggiungere l’accordo e l’unità. Ed ora io sono sicuro che nell’approvazione finale il consenso sarà comune ed unanime e dirò che, al di sotto di una superficie di contrasto, vi è una sola anima italiana. L’Italia avrà una Carta costituzionale che sarà sacra per tutti gli italiani…»
Questo auspicio deve restare saldamente vivo nel tempo, contribuendo in modo significativo ad avvicinare gli italiani alle istituzioni, insegnando loro a conoscere meglio i propri diritti e i propri doveri. Rafforzando quei valori comuni che fondano il nostro essere popolo; che ci hanno fatto progredire negli ultimi cinquanta anni del secolo appena trascorso come mai prima; che ci accompagneranno nel XXI secolo, rendendoci protagonisti del nostro futuro e di quella edificazione della “casa europea” che oggi rappresenta l’obiettivo di maggior rilievo e portata storica di fronte a noi.
Ciò che nessun cittadino può consentirsi è l’indifferenza. L’indifferenza verso il bene comune, il disprezzo delle istituzioni – non la critica nei confronti di chi le rappresenta, che è altra cosa – non ha mai giustificazioni.
Mi piace concludere questo mio intervento ricordando una magnifica frase del Presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy all’atto del suo giuramento: “non chiedetevi cosa può fare il vostro Paese per voi. Chiedetevi che cosa potete fare voi per il vostro Paese”. Ciò vale, sempre. Vale anche per l’Italia e per noi Italiani.
